Le istituzioni scolastiche sono state sollevate dall'onere della comunicazione obbligatoria preventiva entro il giorno precedente alla data di assunzione del personale (sia esso temporaneo che permanente) come era stato inizialmente sancito dal comma 1180 dell'art. 1 della Legge del 27-12-2006 (Finanziaria 2007).
Infatti il Governo, con il 4° comma dell'art. 2 del Decreto Legge n. 147 del 7-09-2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 208 del 7-09-2007, ha disposto che per tali soggetti, i nuovi termini di invio delle comunicazioni relative ad avviamenti, trasformazioni, proroghe e cessazioni di rapporti di lavoro siano fissati entro i dieci giorni successivi all'evento. Questo per andare incontro alle evidenti difficoltà logistiche, amministrative ed operative che tutte le istituzioni scolastiche avevano lamentato dall'entrata in vigore delle nuove regole imposte dalla Finanziaria 2007. Inoltre tutte le sanzioni economiche finora erogate nei confronti di tali istituti, per la mancata osservanza dei termini previsti dalla normativa in seguito all'invio tardivo delle comunicazioni di assunzione, verranno annullate.
A seguire il comma di interesse tratto dal Decreto Legge n. 147 del 7-09-2007
Le istituzioni scolastiche provvedono agli adempimenti di cui al comma 2 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, come da ultimo sostituito dall'articolo 1, comma 1180, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al comma 5 dell'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, ed al primo comma dell'articolo 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264, come sostituito dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, entro il termine di dieci giorni successivi all'instaurazione, trasformazione, variazione o cessazione del rapporto di lavoro. Le sanzioni gia' irrogate alle istituzioni scolastiche per l'inosservanza dei termini previsti dalle disposizioni di cui al primo periodo sono annullate.
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